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Proposte di legge relative alla tutela e alla raccolta dei funghi presentate in Sardegna |
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DISEGNO
DI LEGGE N. 63 Tutela
dei funghi e regolamentazione della raccolta (Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'ambiente, Maria Ausilia FADDA, il 26 gennaio 1995) RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE Il problema della difesa del patrimonio micologico sardo, ancora in buona parte inesplorato, è sorto nel dopoguerra e precisamente negli ultimi venti anni, allorché il boom economico, i mezzi di locomozione più diffusi e più approfondite conoscenze permesse da varie iniziative editoriali hanno portato le popolazioni urbane sarde e non sarde a contatto con la natura e, in particolare, con quell'aspetto molto interessante e vivace della natura che è il fungo. Le associazioni naturalistiche con le loro mostre micologiche hanno diffuso a livello popolare cognizioni che hanno naturalmente ampliato la gamma di specie fungine commestibili. Tale azione è da notare, è stata portata avanti nella ipotesi, poi non verificata dai fatti, che l'accresciuta pressione sulle risorse micologiche sarebbe stata seguita più prontamente da iniziative politiche di tutela. Da ciò è nata nella conoscenza popolare la consapevolezza del pericolo che sovrasta in molte zone la sopravvivenza di molte specie fungine, di quelle cioè più note e più gradite e la necessità di una tutela semplice ma efficace che valga a mettere ordine in questa materia, stroncando anche speculazioni che negli ultimi dieci anni si sono fatte più gravi da parte di operatori continentali. Da tale stato di cose nasce la presente proposta di legge che tende a creare una prima normativa che potrà essere fra qualche anno, dopo un preliminare rodaggio, affinata e approfondita, includendo anche il settore dei tartufi e degli ipogei in genere (Terphezia, Tuber, ecc.) che, per il momento per motivi pratici e scientifici, conviene escludere dalla normativa. Il disegno di legge, che è stato formulato tenendo presenti i testi delle proposte di legge precedenti, vede i funghi oltre che come elemento indispensabile degli ecosistemi forestali e praticoli, come risorsa biologica suscettibile, se ben regolata, di fornire un servizio economico collegabile con il turismo, soprattutto con l'agriturismo, a vantaggio delle popolazioni che hanno conservato i substrati vegetali idonei alla loro conservazione e moltiplicazione. La limitazione quantitativa della raccolta di funghi è la base su cui poggia nel complesso l'azione di tutela ed è ovvio che essa, a sua volta, porti come necessità un'opera di vigilanza adeguata. Questa vigilanza potrà essere assicurata, oltre che dalle forze di polizia in campo, citate nell'articolo 9, anche dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. In questa prima fase non si ritiene opportuno imporre un onere generalizzato, né alcuna autorizzazione per i cittadini, ritenendo sufficiente la limitazione della quantità. Tali istituti sono invece previsti sia per la raccolta per scopi commerciali (art. 5) di cui viene assicurata una controllata preparazione professionale, sia per i raccoglitori non residenti. Nell'ottica dei funghi, visti come risorsa suscettibile di procurare sviluppo economico, è prevista la creazione di riserve micologiche turistiche (art. 8 - istituto del tutto nuovo nel quadro legislativo nazionale), allo scopo di porre in sinergia, con l'aiuto della fantasia degli amministratori locali, il fungo e la struttura agrituristica, ormai in corso di diffusione in varie zone interne della Sardegna. Con tali strumenti è possibile "inventare" un turismo naturalistico-micologico, in una stagione turisticamente morta, come ottobre e novembre, sui cui si basa una parte della propaganda turistica della Regione Sarda. In un proseguimento dell'azione di decentramento già realizzata in varie branche dell'Amministrazione, il protagonista di questa azione di tutela e di sviluppo, di intesa con l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, nelle fasi più importanti e salienti, viene individuato nell'ente locale e precisamente nel comune, in cui la risorsa sta, produce e può avere bisogno di difesa. Alle province viene riservata la organizzazione e il funzionamento delle commissioni esaminatrici per coloro i quali raccolgono funghi per scopi commerciali (art. 6) e alla Regione quello della realizzazione di iniziative tendenti alla valorizzazione dei funghi, come mostre, stand, ecc. (art. 9). Sono previsti altresì da parte della Regione l'effettuazione di studi e ricerche tendenti alla informazione e alla divulgazione, nonché il finanziamento di corsi di formazione per il personale di vigilanza e per i cittadini impegnati sul fronte della conservazione e della micologia. TESTO
DEL PROPONENTE TESTO DELLA COMMISSIONE Art. 1 Finalità 1. La presente legge disciplina la raccolta dei funghi epigei spontanei allo scopo di conservare gli ecosistemi terrestri e le risorse micologiche dell'Isola, anche ai fini di una loro vantaggiosa e razionale utilizzazione in funzione dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni. Art. 2 Disciplina della raccolta dei funghi 1. Nel territorio della Regione la raccolta dei funghi è vietata. 2. E' consentita la raccolta di specie fungine epigee commestibili per la quantità giornaliera non superiore a chilogrammi due per persone di età superiore a quattordici anni, purché la raccolta stessa non sia interdetta dal proprietario del fondo con apposizione di regolari tabelle, ovvero mediante altre idonee manifestazioni della propria volontà. Il limite massimo ammesso non si applica quando singoli esemplari superino il suddetto peso. 3. Per la raccolta dei funghi spontanei è vietato usare uncini, rastrelli od altri mezzi che possano provocare danneggiamento allo strato umifero del terreno, al micelio dei funghi e all'apparato radicale della pianta. 4. I funghi devono essere raccolti e trasportati in contenitori rigidi e forati che permettano la fuoriuscita delle spore. 5. E' fatto divieto nei boschi di raccogliere ed asportare il materiale terroso costituente lo strato umifero dei terreni e distruggere o danneggiare i funghi. 6. E' sempre vietato raccogliere, vendere e detenere per vendere, Amanita caesarea allo stato ovulo e Boletus gruppo edulis con cappello di dimensioni inferiori ai cinque centimetri. Sono commerciabili le seguenti specie fungine: Amanita caesarea - Boletus edulis - Boletus aereus - Boletus pinicola - Boletus lepidus - Boletus sardus - Boletus impolitus -Agrocibe aegerita (piopparello) - Pleurotus eryngii e le sue varietà - Cantharellus cibarius (gallinaccio) - Agaricus campestris e A. bernardi - Lactarius deliciosus e altre specie a lattice rosso, sanguinello o carotina. 7. E' vietata inoltre la raccolta dei funghi nei boschi percorsi dal fuoco nei precedenti tre anni. Tale divieto dovrà essere indicato con cartelli indicatori delle dimensioni minime di cm. 30 x 25, a cura e spese dei proprietari dei fondi in cui si è verificato il danno. Art. 3 Diritto dei proprietari e dei conduttori di fondi 1. I proprietari o i conduttori dei fondi possono riservarsi la raccolta dei funghi apponendo, a proprie cure e spese, cartelli indicatori lungo i confini del fondo. I cartelli indicatori, di dimensioni minime di cm. 30 di larghezza e di cm. 25 di altezza, devono essere posti su pali ad almeno mt. 2,50 di altezza dal suolo lungo il confine del fondo ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, e devono contenere la scritta ben visibile "Raccolta di funghi riservata". 2.
I proprietari ed i conduttori del fondo che intendano riservarsi la
raccolta dei funghi devono comunicarlo al Sindaco del comune
interessato. Art. 4 Raccolta per scopi scientifici e didattici 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, la raccolta di funghi, anche non commestibili, per scopi scientifici e didattici è autorizzata dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente. 2.
L'autorizzazione rilasciata indica la durata e la modalità di
raccolta. Art. 5 Raccolta per scopi commerciali 1. Le persone per le quali la raccolta di funghi commestibili costituisce prevalente fonte di lavoro, possono ottenere dal sindaco del comune ove intendono esercitare l'attività, una autorizzazione annuale rinnovabile che le abiliti alla raccolta di Kg. dieci massimo di peso giornaliero di precisate specie fungine in precisate aree del territorio comunale. 2. L'autorizzazione viene rilasciata dietro domanda scritta ed esibendo un certificato che attesti il superamento di un esame sostenuto davanti alla commissione di cui all'articolo successivo. 3. La predetta autorizzazione è a titolo oneroso. L'ammontare degli importi da corrispondere al comune per la raccolta è stabilito con apposita deliberazione da adottarsi da parte dei competenti organi dello stesso ente. 4.
L'autorizzazione deve essere esibita a richiesta degli organi addetti
alla vigilanza in base alla presente normativa. 1. Le Provincie provvedono alla costituzione delle commissioni esaminatrici per il rilascio delle autorizzazioni per la raccolta per scopi commerciali. 2. Le commissioni sono così composte: a)
il presidente della provincia; 3. Ciascuno dei suddetti componenti può essere rappresentato da una persona delegata per iscritto. 4. Ai componenti le commissioni esaminatrici competono i compensi, le indennità e i rimborsi spese ex Lege 22 giugno 1987, n. 27. 5. Le materie e le prove di esame sono stabilite con decreto emanato dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. 6.
A coloro che superano l'esame, la Provincia rilascia apposito
attestato con validità regionale. Art. 7 Aree interdette 1.
Al fine di proteggere le aree di rilevante interesse scientifico o
naturalistico, nonché di prevenire profonde modificazioni degli
ecosistemi, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente può,
d'iniziativa propria o su proposta degli enti locali interessati,
sospendere con decreto la raccolta generalizzata dei funghi o di loro
singole specie o limitatamente a determinate aree specialmente se
percorse dal fuoco.
Art. 8 Riserve micologiche per i raccoglitori turisti 1. Nel quadro di un disegno di razionale gestione micologica del territorio, il sindaco può riservare particolari aree di proprietà comunale appositamente delimitate e tabellate per la raccolta di funghi ad opera di non residenti alloggiati nel comune stesso. 2. In tal caso la raccolta dei funghi è soggetta ad apposito permesso comunale oneroso, il cui ammontare è stabilito con delibera dei competenti organi comunali. 3. Nelle riserve di cui al primo comma è facoltà del sindaco di elevare, in particolari annate, il quantitativo per persona di funghi stabilito nell'articolo 2, sino ad un massimo di chilogrammi tre. 4. E' altresì facoltà del Sindaco di destinare la riserva micologica turistica, a partire dal giorno quindici del mese di novembre di ogni anno, anche all'uso dei residenti qualora il flusso turistico programmato non dovesse verificarsi. Art. 9 Divulgazione 1. L'Amministrazione regionale concede altresì contributi a enti e associazioni per l'allestimento o la realizzazione di mostre, stand e iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione e alla pubblicizzazione dei funghi spontanei, nonché alla stampa di bollettini e riviste micologiche. 2. I finanziamenti di cui al presente articolo sono disposti con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. Art. 10 Vigilanza 1.
La vigilanza per l'osservanza delle disposizioni della presente legge
è demandata agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria, al
Corpo Forestale regionale e di Vigilanza Ambientale, agli organi di
polizia rurale ed urbana degli enti locali, agli agenti giurati
designati dalle associazioni naturalistiche. Art. 11 Pubblicità 1.
I decreti dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente
concernenti i divieti di raccolta dei funghi sono pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della Regione sarda e affissi agli albi dei
comuni interessati. Art. 12 Sanzioni 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni: a)
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 150.000
per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di funghi non
commestibili raccolti in violazione dell'articolo 2, comma 1; 2. I funghi commestibili raccolti in violazione delle norme della presente legge vengono confiscati ed assegnati ad enti di beneficenza. 3. I funghi ritenuti non commestibili verranno distrutti sul posto. 4. Per le violazioni amministrative di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689. 5.
Per il primo biennio di applicazione della presente legge, le sanzioni
previste dal presente articolo sono ridotte della metà. Art. 13 Competenza alla definizione degli accertamenti 1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente è organo competente alla definizione degli accertamenti per violazioni amministrative alla presente legge. Art. 14 Copertura finanziaria 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6 e 9 della presente legge sono quantificati, rispettivamente, in annue lire 20.000.000 e lire 50.000.000 e gravano sui capitoli 04018 e 05110/01 del bilancio regionale per l'anno 1995 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi. 2. Agli stessi oneri si fa fronte: a)
quanto a lire 20.000.000 con quota parte delle risorse destinate
all'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 1° giugno
1993, n. 25 (cap. 04018); 3.
Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995/1997 sono
introdotte le seguenti variazioni: In aumento Cap.
35025 - (Nuova istituzione) - 3.5.0 SPESA 05
- ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE Cap.
05110/01- (Nuova istituzione) - |
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA XII LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE N. 112 presentata dai consiglieri regionali MARROCU - CUGINI - SANNA Alberto - DEMURU - DETTORI Ivana -PUSCEDDU - LAI - CALLEDDA - FALCONI - MORITTU - ORRU’ - PACIFICO - PINNA - PIRISI - SANNA Emanuele - SANNA Salvatore - SCANO - SPISSU il 4 ottobre 2000 Tutela degli ecosistemi vegetali e disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi RELAZIONE DEI PROPONENTI La presente proposta di legge intende disciplinare la tutela degli ecosistemi vegetali e la raccolta e la commercializzazione dei funghi nel territorio regionale. Il crescente interesse per la raccolta dei funghi ha portato anche in Sardegna ad una presenza notevole di raccoglitori nelle aree e nei periodi di produzione fungina. Le associazioni micologiche e naturalistiche, con mostre e altre iniziative, hanno contribuito a diffondere a livello popolare una maggiore conoscenza delle specie fungine e delle tecniche di riconoscimento. Ciò ha contribuito ad aumentare progressivamente la gamma di specie fungine commestibili raccolte. L'azione delle associazioni partiva dalla ipotesi, poi non confermata dai fatti, che l'aumentata pressione sulle risorse micologiche sarebbe stata seguita più prontamente da iniziative legislative di tutela. La sopravvivenza di molte specie fungine, soprattutto di quelle più note e pregiate, è spesso messa in discussione da una eccessiva pressione dovuta in parte a fenomeni incontrollabili di speculazione commerciale. La proposta di legge, nel definire le norme per la regolamentazione della raccolta dei funghi, riconosce l'importanza dei funghi come elemento indispensabile degli ecosistemi forestali e naturali. Al tempo stesso riconosce la valenza economica di questa importante risorsa biologica che, se ben regolata, può fornire una importante opportunità di integrazione del reddito specialmente a vantaggio delle popolazioni delle aree montane economicamente più deboli. L'azione di tutela si basa principalmente sulla previsione di adeguate iniziative di informazione e sulla limitazione quantitativa della raccolta di funghi. Di conseguenza si pone la necessità di un'adeguata vigilanza che sarà assicurata principalmente dalle forze di polizia rurale e municipale e dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale. La Regione curerà l'organizzazione e il finanziamento di idonei corsi di formazione del personale di vigilanza. Per favorire una sempre maggiore presa di coscienza sui pericoli derivanti dal consumo di funghi non conosciuti e potenzialmente velenosi, all’atto del rilascio dell'autorizzazione alla raccolta verrà consegnato un piccolo "vademecum", elaborato a cura di specialisti del settore, contenente le norme da seguire per la raccolta dei funghi e altre per un corretto comportamento in campagna. Per sottolineare l'importanza della risorsa, per la raccolta dei funghi sul territorio della Sardegna, è previsto il rilascio di una autorizzazione onerosa rinnovabile annualmente. Il testo della proposta di legge recepisce l'importanza economica di questa prestigiosa risorsa del sottobosco come integrazione al reddito delle popolazioni locali, consentendo anche l'organizzazione di "riserve" per i proprietari o i conduttori dei fondi rustici per consumo familiare o per scopo commerciale. Viene quindi regolamentata, in modo particolare, la raccolta per scopi commerciali anche al fine di controllare il grado di preparazione professionale degli aspiranti raccoglitori. Viene altresì regolamentata l'attività dei raccoglitori non residenti in Sardegna. Nella attuazione delle fasi più importanti e salienti della azione di tutela e di gestione delle risorse micologiche, agli enti locali è affidato un ruolo importante. Alle province è riservato il compito di organizzare e far funzionare le Commissioni esaminatrici per il rilascio delle autorizzazioni annuali e delle abilitazioni alla raccolta per scopi commerciali. Ai comuni è demandato il compito di autorizzare la costituzione delle "riserve" per i proprietari o conduttori dei fondi rustici. Alla Regione resta il compito di realizzare il necessario coordinamento e la promozione e il sostegno delle iniziative utili alla conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione delle risorse micologiche naturali. Alla Regione sono anche riservati i compiti di promozione per studi e ricerche, nonché il finanziamento di corsi di formazione per il personale di vigilanza e per i cittadini impegnati sul fronte dello studio dei funghi e della conservazione delle risorse naturali della Sardegna. La vigilanza è demandata in particolare al Corpo forestale e di vigilanza ambientale e alle forze di polizia municipale. E’ di particolare rilevanza per una rigorosa gestione delle risorse micologiche, la previsione della costituzione di una qualificata Commissione scientifica micologica. Al fine della tutela della salute pubblica, nell'ambito delle unità sanitarie della Sardegna, è prevista l'istituzione di "Ispettorati micologici" con funzione di centri pubblici di consulenza micologica. CAPO
I Art.
1 1. La presente legge: a) disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei con lo scopo di tutelare l'integrità degli ecosistemi vegetali e delle risorse micologiche della Sardegna; b) tutela il ruolo biologico e le funzioni ecologiche che i funghi svolgono tramite simbiosi, saprofitismo, parassitismo e biomonitoraggio. c) Disciplina l’istituzione degli ispettorati micologici con funzioni di riconoscimento, controllo e consulenza sulle specie fungine e di prevenzione e tutela della salute pubblica. Art.
2 1. Nel territorio della Regione, la raccolta dei funghi epigei ed ipogei è regolamentata. 2. La raccolta dei funghi può essere effettuata, nei boschi e in tutti i terreni non coltivati, entro i limiti prescritti dalla presente legge. Art.
3 1. Sono oggetto di raccolta e commercializzazione le specie commestibili e la commercializzazione è limitata alle specie fungine commestibili epigee ed ipogee indicate nell’allegato A. 2. E' consentita la raccolta di quantità giornaliera non superiore a chilogrammi quattro per i funghi epigei e non superiore ad un chilogrammo per i funghi ipogei. Il limite massimo ammesso non si applica quando un unico esemplare o un solo cespo superi il suddetto peso. 3. E’ sempre vietato raccogliere, vendere somministrare e detenere, Amanita caesarea allo stato di ovulo e Boletus gruppo edulis con cappello di dimensioni inferiori ai cinque centimetri, Tuber ssp immaturi. 4. E’ vietata la distruzione volontaria di funghi di qualsiasi specie. 5. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l’apparato radicale della vegetazione. Solo per i funghi ipogei può essere utilizzato apposito attrezzo (vanghino) con l’obbligo di ricoprire le eventuali buche. 6. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori rigidi, aperti, aerati e forati che permettano la dispersione delle spore. 7. E’ vietata la raccolta e l’asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per gli interventi di sistemazione idraulico forestale, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando comunque l’obbligo dell’integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi. Art.
4 1. La raccolta di funghi per scopi commerciali è subordinata al possesso dell’abilitazione di cui all’articolo 5 e al permesso comunale disciplinato dai commi seguenti. 2. Il Sindaco del comune interessato può rilasciare permessi per la raccolta di funghi in quantità superiore a quattro chilogrammi alle persone, in possesso dell’abilitazione di cui all’articolo 5 della presente legge, per le quali la raccolta di funghi commestibili spontanei costituisce prevalente fonte di lavoro e di sussistenza. Il permesso abilita alla raccolta di un massimo giornaliero di chilogrammi dieci di precisate specie fungine in precisate aree del territorio comunale di residenza. Il permesso si intende automaticamente rinnovato con il pagamento dell’importo annuale. 3. Il numero di permessi complessivo per ogni comune non può essere superiore al limite massimo di un permesso ogni cento ettari di terreno interessato. 4. Il permesso per la raccolta dei funghi per scopi commerciali, con la validità di un anno solare e la scadenza del 30 settembre di ogni anno, è rilasciato, a titolo oneroso, ai soli titolari dell’abilitazione di cui all’articolo 5 della presente legge e per l’ambito territoriale del solo comune di residenza. Il permesso si intende automaticamente rinnovato con il pagamento dell’importo annuale. 5. Le domande per il rilascio dei permessi, corredate degli estremi dell’abilitazione alla raccolta, devono essere presentate entro il 15 settembre di ogni anno e sono esaminate, entro i successivi trenta giorni, secondo l’ordine cronologico di presentazione. Il permesso si intende accordato qualora la domanda non sia rigettata entro il termine indicato nel comma 4. 6. L'ammontare degli importi da corrispondere al comune per il rilascio del permesso di raccolta per fini commerciali è stabilito con apposita deliberazione da adottarsi da parte degli organi dello stesso ente. 7. Il permesso deve essere esibito a richiesta del personale addetto alla vigilanza. Art.
5 1. La vendita al dettaglio dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale. L’autorizzazione, in armonia con quanto disposto in materia di commercializzazione dei funghi freschi epigei dal D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, è rilasciata esclusivamente a coloro che sono riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate. 2. L'abilitazione alla raccolta per scopi commerciali e alla vendita dei funghi freschi spontanei, è rilasciata dalla Provincia del Comune di residenza, anche per singole specie, previo colloquio con la Commissione di cui all’articolo 6 della presente legge teso ad accertare: a) la conoscenza delle norme che disciplinano la raccolta dei funghi; b) la capacità di riconoscere le più comuni specie fungine commestibili, non commestibili e velenose, anche a fini di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica e dei consumatori. 3. Per praticare la raccolta del tartufo, sulla base delle modalità previste nel comma 2 del presente articolo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l’accertamento della sua idoneità. Art.
6 1. A cura della Provincia competente per territorio sono istituite un a o più Commissioni d’esame per il rilascio dell’abilitazione alla raccolta per scopi commerciali e alla vendita dei funghi epigei ed ipogei spontanei. 2. Le commissioni, che sono rinnovate col rinnovo dei rispettivi Consigli provinciali, sono composte: a) dal Presidente della Provincia, o da un suo delegato; b) dal responsabile di un Servizio Ispettorato Micologico, o da un micologo abilitato dallo stesso Ispettorato, delle Unità Sanitarie Locali aventi sede nella Provincia competente per territorio; c) dal responsabile del Servizio dell’Ispettorato Forestale e di Vigilanza Ambientale competente per territorio; d) da due esperti rappresentanti qualificati segnalati dalle Associazioni micologiche maggiormente presenti nel territorio; e) da un funzionario della Provincia con funzioni di segretario. 3. Ciascuno dei componenti, ad esclusione degli esperti micologi, può essere rappresentato, con delega scritta, da altra persona appartenente alla rispettiva amministrazione in possesso del medesimo profilo professionale. 4. Ai componenti le commissioni esaminatrici competono i compensi, le indennità e i rimborsi spese previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27. 5. Le modalità di convocazione e di funzionamento delle Commissioni esaminatrici, sono stabilite dalla Giunta provinciale competente per territorio. 6. L’attività delle commissioni di cui al comma 1 del presente articolo è ispirata al principio del massimo decentramento nei comuni. 7. Il modello di tesserino personale è approvato con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. Art.
7 1. Nel territorio della Regione, la raccolta dei tartufi è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati secondo le modalità e le date di raccolta indicate nel decreto dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente contenente il calendario annuale di raccolta elaborato entro il 15 luglio di ogni anno a cura della Commissione scientifica micologica di cui all’articolo 10. 2. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano; tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché le tartufaie siano delimitate da apposite tabelle. Le tabelle devono essere poste lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo con la scritta in stampatello ben visibile da terra: "Raccolta di tartufi riservata - Legge regionale n. 10". 3. Per tartufaie coltivate si intendono quelle costituite da impianti artificiali di piante tartufigene preventivamente micorrizzate. 4. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate con opportune pratiche colturali ed incrementate con la messa a dimora di idonee piante arboree tartufigene, preventivamente micorrizzate, senza alterare o distruggere gli equilibri degli ecosistemi tartufigeni preesistenti. 5. I tartufi (Tuber spp.) o altri funghi ipogei appartenenti al genere Terfezia destinati al consumo da freschi, devono appartenere a specie commestibili e la quantità massima di raccolta consentita è di un chilogrammo al giorno. Da questa limitazione sono escluse le tartufaie controllate e quelle coltivate. 6. La ricerca dei funghi ipogei deve essere effettuata con l’ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo, con l’apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto dove il cane lo abbia iniziato. 7. E’ in ogni caso vietato: a) la raccolta dei tartufi immaturi; b) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta; c) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne. 8. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità. Per la raccolta per scopi commerciali dei tartufi freschi spontanei si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 4 e 5. 9. E’ comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta. Art.
8 1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentita la Commissione scientifica micologica di cui all'articolo 10, in occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, per comprovati motivi di interesse scientifico e didattico, in deroga alle norme previste dalla presente legge, rilascia speciali permessi per la raccolta di funghi anche non commestibili. Tali permessi sono a titolo gratuito, hanno durata annuale e sono rinnovabili. 2. Quando le manifestazioni previste nel comma 1 hanno carattere comunale o provinciale e si ripetono stabilmente ogni anno, l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, può delegare in via definitiva il comune o la provincia di competenza. 3. Per documentate esigenze di carattere scientifico, in particolare per favorire l’attività di studio e di ricerca presso istituzioni pubbliche o gruppi e associazioni micologiche, l’Assessore regionale alla difesa dell’ambiente, sentita la Commissione scientifica di cui all'articolo 10 può concedere permessi personali annuali di raccolta, rinnovabili gratuitamente, anche in deroga alle norme contenute nella presente legge. 4. Le autorizzazioni speciali previste nei commi 1, 2 non consentono la raccolta giornaliera di più di cinque esemplari per ciascuna specie fungina. 5. I titolari di autorizzazione speciale di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo alla fine di ogni anno documentano la propria attività e relativi studi, all'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione. Art.
9 1. Al fine di proteggere aree di rilevante interesse scientifico o naturalistico, nonché di prevenire profonde modificazioni degli ecosistemi naturali, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente può, d'iniziativa propria, su segnalazione degli uffici forestali o su proposta degli enti locali interessati, sospendere con decreto la raccolta generalizzata dei funghi, in determinate aree o su tutto il territorio regionale, per periodi continui non inferiori a quattro settimane. La sospensione della raccolta può anche riguardare singole specie su tutto il territorio regionale o in determinate aree. 2. L’adozione del provvedimento di sospensione, sentiti gli enti locali interessati, è preceduta dal parere obbligatorio della Commissione scientifica micologica prevista all'articolo 10 della presente legge. 3. Nei boschi percorsi da incendio la raccolta dei funghi è vietata per una durata di tre anni. Il divieto è imposto con ordinanza del Sindaco del comune interessato sulla base delle indicazioni dell’Ispettorato forestale competente per territorio. I comuni interessati, sulla base dei dati sulle superfici percorse da incendio forniti dai competenti organi del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, compilano l’elenco delle aree interdette alla raccolta di funghi. Le aree in cui è vietata la raccolta dei funghi ai sensi del presente comma devono essere esattamente indicate mediante apposita tabellazione a cura dei Comuni competenti per territorio. Le tabelle devono indicare la data dell’incendio e il periodo di divieto della raccolta dei funghi. Art.
10 1. Presso l’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente è istituita la Commissione scientifica micologica, costituita dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente o da un suo delegato, che la presiede e dai seguenti componenti: a) quattro rappresentanti delle università della Sardegna; b) tre rappresentanti degli Ispettori micologici di cui all’articolo 11 della presente legge; c) un rappresentante degli Ispettori del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; d) un rappresentante dei funzionari tecnici dell’Azienda delle Foreste demaniali; e) due rappresentanti qualificati designati dalle associazioni micologiche e ambientaliste maggiormente presenti sul territorio regionale. 2. I componenti della Commissione scientifica micologica sono designati dalle rispettive organizzazioni di appartenenza e devono possedere una specifica competenza in materia forestale, agraria, biologica e medica. 3. Alle riunioni della Commissione possono partecipare, con voto consultivo, i rappresentanti degli enti locali interessati nel caso si discuta di questioni riguardanti specifici territori. 4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente provvede con proprio decreto alla costituzione della Commissione scientifica micologica. 5. La Commissione, oltre che svolgere i compiti previsti dalla presente legge, esprime parere sulle materie che le sono sottoposte dalla Regione e dalle Province e formula proposte per il miglioramento degli equilibri ambientali con particolare riguardo alla salvaguardia delle potenzialità produttive fungine. Art.
11 1. Al fine della tutela della salute pubblica l’attività di riconoscimento e di controllo dei funghi, nell’ambito delle strutture pubbliche o private, è svolta da soggetti in possesso dell’attestato di micologo rilasciato dalla Regione, secondo le modalità previste nella presente legge, ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità n. 686 del 1996. 2. Nell’ambito delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Sardegna sono istituiti gli Ispettorati Micologici, con funzione di centri di controllo micologico pubblico. 3. I centri di cui al comma 2 sono costituiti prioritariamente utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente in possesso dell’attestato di micologo rilasciato ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità n. 686 del 1996. Art.
12 1. Regione programma e organizza corsi di formazione per micologi. 2. I corsi di cui al comma 1, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di formazione professionale, possono essere organizzati da enti pubblici o privati che dispongano di: a) strutture adeguate per lo svolgimento dell’attività formativa; b) docenti qualificati e in numero sufficiente. 3. Per l’ammissione al corso di micologo è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore. 4. I corsi, di durata biennale e a carattere teorico - pratico, hanno una durata non inferiore a 320 ore e devono fornire ai partecipanti una specifica preparazione micologica sugli argomenti del programma riportato nell’allegato B. La parte pratica del corso si compone di esperienze pratiche in diversi ambienti della Sardegna per un numero di ore non inferiore a 190. Alla seconda sessione annuale del corso possono essere ammessi solo i candidati micologi che abbiano superato una prova attitudinale teorico - pratica. 5. Il rilascio dell’attestato di micologo è subordinato al superamento di un esame finale che si terrà alla fine della seconda sessione annuale del corso. All’esame finale possono essere ammessi i candidati micologi che abbiano frequentato almeno l’ottanta per cento delle ore previste e per due sessioni. Art.
13 1. L'Amministrazione regionale, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del patrimonio forestale e dei prodotti secondari del bosco, nonché alla tutela ambientale in senso lato, promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e il rispetto della flora fungina avvalendosi, oltreché degli organismi pubblici competenti, anche delle associazioni micologiche e naturalistiche più rappresentative. 2. A tale scopo finanzia studi, ricerche, convegni e azioni di informazione e divulgazione. Finanzia altresì corsi di formazione aperti al personale preposto alla vigilanza e a tutti i cittadini interessati, organizzati da enti e da associazioni micologiche e naturalistiche. 3. L’Amministrazione regionale concede altresì contributi ad enti ed associazioni per l’allestimento e la realizzazione di mostre, stand e iniziative pubbliche destinate a diffondere la conoscenza e valorizzazione dei funghi spontanei, nonché alla stampa di bollettini e riviste micologiche. 4. I finanziamenti di cui al presente articolo sono disposti con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. CAPO
II Art.14 1. La vendita dei funghi freschi è soggetta ad autorizzazione comunale. 2. La vendita dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli. 3. Per l’esercizio dell’attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi è richiesta l’autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti. 4. Possono essere preparati, confezionati e commercializzati "funghi secchi" secondo le modalità stabilite dagli articoli 5 e 6 del DPR 14 luglio 1995, n. 376. Art.
15 1. La vendita al dettaglio dei funghi freschi spontanei è consentita previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell’unità sanitaria locale competente. 4. La violazione delle norme di cui al presente capo, fatta salva l’applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni costituiscano reato, comporta l’applicazione da parte delle autorità competenti della sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire due milioni. CAPO
III Art.
16 1. La vigilanza per l'osservanza della presente legge è demandata, limitatamente all’ambito di competenza, al Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale, alle Aziende Sanitarie Locali, agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, agli organi di polizia rurale e municipale degli enti locali, agli agenti giurati designati dalle associazioni naturalistiche. 2. Il tesserino personale attestante il possesso dell'abilitazione alla raccolta dei funghi per scopi commerciali, e ogni altra autorizzazione riguardante la raccolta dei funghi per qualsiasi scopo, devono essere esibiti su richiesta del personale di vigilanza di cui al comma 1 del presente articolo. Art.
17 Art.
18 1. Ogni violazione delle norme sulla raccolta dei funghi comporta la confisca dei funghi raccolti e l'assegnazione di quelli commestibili a enti di beneficenza, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza. I funghi non commestibili possono essere assegnati ad associazioni micologiche o ad istituti specializzati per ricerche, mostre, studi o quant'altro previsto dalla presente legge. 2. Per la violazione delle norme si applicano le seguenti sanzioni: a) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 1.000.000 per chi raccoglie funghi per scopi commerciali senza aver ottenuto il permesso comunale di cui all’articolo 4, comma 1, o in violazione delle prescrizioni contenute nel permesso stesso; b) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di funghi non commestibili raccolti in violazione all'articolo 3, comma 1 della presente legge; c) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo raccolto oltre la quantità di funghi commestibili consentita (Art. 3, comma 2); d) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo raccolto, detenuto o commercializzato di Amanita cesarea allo stato di ovulo, di Boletus gruppo edulis con cappello di dimensioni inferiori ai cinque centimetri e di Tuber ssp. immaturi (Art. 3, comma 3); e) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 200.000 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo dei funghi oggetto della presente legge raccolto o detenuto senza le prescritte autorizzazioni previste dall’articolo 8; f) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000 per chi utilizza mezzi vietati nella raccolta dei funghi spontanei (Art.3, comma 5 g) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000 per il trasporto dei funghi raccolti in contenitori non consentiti (art.3, comma 6); h) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000 per l'asportazione dal sottobosco di materiale terroso (Art.3, comma 7); i) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 500.000 per la raccolta dei funghi nei boschi percorsi da incendio nei precedenti tre anni, a condizione che tali aree siano indicate con le apposite tabelle ai sensi dell’articolo 9, comma 3; l) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 20.000 a lire 50.000 per la mancata esibizione dell'autorizzazione per la raccolta dei funghi (Art.4, comma 7; m) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di funghi raccolti in violazione dei divieti di cui all’articolo 4, comma 2. La violazione di tale divieto comporta la sospensione automatica, per anni tre, dell'autorizzazione alla raccolta; n) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 500.000 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di funghi raccolti in violazione dei divieti di cui agli articoli 4, 5 e 9. La violazione di tali divieti comporta altresì, ove non disposto diversamente, la sospensione automatica, per anni tre, dell'autorizzazione alla raccolta; o) la violazione delle norme sulla commercializzazione dei funghi freschi, fatta salva l’applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nel Capo II costituiscano reato, comporta l’applicazione da parte delle autorità competenti della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.000.000. 4. Per il primo biennio di applicazione della presente legge, le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono ridotte della metà. Art.
19 1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente è organo competente alla definizione degli accertamenti per violazioni amministrative alla presente legge. Art.
20 1. Gli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge sono valutati in annue lire 400.000.000. 2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 2000-2002 sono introdotte le seguenti variazioni: ENTRATA - Cap. 35022 (N.I.) - 3.5.0 - Somme riscosse per sanzioni amministrative pecuniarie in applicazione della legge regionale concernente la "Tutela degli ecosistemi vegetali e disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi" (art. 18 della presente legge) 2000 lire p.m. - 2001 lire p.m. - 2002 lire p.m. SPESA In diminuzione 03 - PROGRAMMAZIONE - Cap. 03016 Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 legge finanziaria) 2000 lire 400.000.000 - 2001 lire 400.000.000 - 2002 lire 400.000.000 mediante riduzione della riserva di cui alla voce 11 della tabella A, allegata alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 In aumento 02 - AFFARI GENERALI - Cap. 02102 Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto propria o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell’Amministrazione regionale (artt. 7 e 17/bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27) 2000 lire 20.000.000 - 2001 lire 20.000.000 - 2002 lire 20.000.000 05 - AMBIENTE -Cap. 05110/01 (N.I. )- 1.1.1.4.1.2.08.29 - (08.02) - Spese per il funzionamento delle commissioni esaminatrici per il rilascio delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi per scopi commerciali (Art. 6 della presente legge) 2000 lire 20.000.000 - 2001 lire 20.000.000 - 2002 lire 20.000.000 Cap. 05110/02 (N.I.) - 1.1.1.4.2.2.08.29 - (08.02)- Spese per studi, ricerche, convegni e azioni di informazione e divulgazione sulla flora fungina (art. 13, commi 1 e 2, della presente legge) 2000 lire 70.000.000 - 2001 lire 70.000.000 - 2002 lire 70.000.000 Cap. 05110/03 (N.I.) - 1.1.1.4.2.2.08.29 - (08.02) - Spese per il finanziamento di corsi di formazione per il personale preposto alla vigilanza sulla flora fungina (Art. 12 della presente legge) 2000 lire 170.000.000 - 2001 lire 170.000.000 - 2002 lire 170.000.000 Cap. 05110/04 (N.I.) -1.1.1.6.2.2.08.29 - (08.02) - Contributi a enti e associazioni per l'allestimento o la realizzazione di mostre sui funghi spontanei, nonché per la stampa di bollettini e riviste micologiche (art. 13, comma 4, della presente legge) 2000 lire 120.000.000 - 2001 lire 120.000.000 - 2002 lire 120.000.000 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui sopra citati capitoli di bilancio della Regione per l'anno 2000 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci degli anni successivi. Art.
21 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Elenco dei funghi freschi spontanei destinati alla commercializzazione Agaricus
campestris Argomenti essenziali del programma dei corsi di micologia Generalità
sui funghi. Nozioni di biologia dei funghi. Tallo e organizzazione
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